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DECRETO INGIUNTIVO PER SPETTANZE LAVORATIVE NON OPPOSTO

Posted by brunoredivo su novembre 9, 2010

Prassi giudiziaria è il trovarsi ad ottenere con tempi stringenti le retribuzioni mensili da parte del datore di lavoro, omesse ovvero come spesso accade, versate con notevole e colpevole ritardo.
A tal fine il codice di procedura civile prevede, agli art. 633 e ss. Cpc lo strumento ingiuntivo quale rapido provvedimento emesso dal giudice in presenza di prova scritta del credito.
Tale prova scritta è senza dubbio rappresentata dalla busta paga ( ove emessa ) e dagli estratti conto previdenziali.
Una volta ottenuto un decreto ingiuntivo ( se emesso dal Giudice sotto forma di non provvisoriamente definitivo ) occorre attendere il passaggio in giudicato dello stesso. A tal fine si necessita la notifica del titolo con espresso avvertimento del termine di opposizione di 40 gg dalla ricezione dell’atto.
Ma osserviamo attentamente cosa accade nel caso in cui il titolo non venga opposto.
In tale ipotesi il decreto ingiuntivo, al pari di una sentenza di primo grado, passa in giudicato coprendo e rendendo incontestabile tutto quanto dedotto e deducibile dal titolo medesimo.
E se il datore di lavoro, in ipotesi, avesse provveduto al pagamento delle mensilità già prima della notifica del decreto ingiuntivo e non opponesse il medesimo? Sembrerebbe ravvisarsi una palese ingiustizia ( etico sociale ) per quanto specificato sopra.
Ebbene, in effetti applicando i principi sopra esposti ad un caso come quello affrontato dallo scrivente, ci si trova di fronte ad una ipotesi di ingiustizia etico sociale ma non ingiustizia di diritto.
Infatti, chiunque a fronte della notifica di un decreto ingiuntivo si trovi in possesso di documentazione attestante l’estinzione dell’obbligazione dedotta nel titolo medesimo ha l’onere di opporre tempestivamente il titolo notificato.
Ciò significa che se il datore di lavoro ha già versato la retribuzione deve, necessariamente, presentare tempestiva opposizione. In mancanza, coprendo il giudicato altresì i fatti deducibili ( quali senza dubbio quelli estintivi ) il titolo avrà piena efficacia nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso affrontato dallo scrivente, il datore di lavoro non opponeva il decreto ingiuntivo ma presentava opposizione a precetto ( atto successivo ma autonomo rispetto al decreto ingiuntivo ) asserendo motivi di merito relativi al decreto ingiuntivo da farsi valere necessariamente in sede di opposizione propria.
Ciò significa che, suo malgrado, nonostante l’avvenuto pagamento e fermi i casi di revocazione ( non applicabili al caso concreto sottoposto ) il datore di lavoro sarà obbligato al doppio versamento delle spettanze lavorative.
Pertanto, concludendo sull’argomento, occorre prestare particolare attenzione specie di fronte ai provvedimento cosiddetto “rapidi” del Giudice in quanto prevedono barriere preclusive spesso notevolmente stringenti anche nei tempi.

Dott. Bruno Redivo

Una Risposta to “DECRETO INGIUNTIVO PER SPETTANZE LAVORATIVE NON OPPOSTO”

  1. Mena said

    Salve,
    desidero un consiglio sulla mia situazione. Mi sono dimessa per giusta causa alcuni mesi fa a causa della mancata retribuzione di più di dodici mensilità. Il mio avvocato ha depositato un decreto ingiuntivo, allegando le buste paga arretrate, al quale è stata fatta opposizione mettendo in dubbio la validità delle buste paga. Le buste paga in realtà non mi erano state consegnate direttamente dal datore di lavoro e le ho ricavate in parte dalla posta elettronica del datore di lavoro (che utilizzavamo io ed i miei colleghi di routine con autorizzazione verbale dei titolari) ed in parte chiedendole al consulente del lavoro del mio datore di lavoro. Le buste paga non hanno un timbro del datore di lavoro. Come posso dimostrarne la veridicità e chiedere così la provvisoria esecutività in prima udienza? Posso dimostrare gli importi avvalendomi di qualche documento inps ( ho percepito disoccupazione non agricola ed i contributi sono stati regolarmente versati fino alle mie dimissioni).
    Grazie mille.
    Mena

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